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DETRAZIONE IRPEF 36%

La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per usufruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalgennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Non ha scadenza anche la possibilità di fruire dell'applicazione dell'aliquota Iva al 4% sui bene finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e sono necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Per quanto concerne gli impianti vengono ammessi tutti i lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza della Legge 46/90 pertanto, il rifacimento dell'impianto elettrico con messa a terra e salvavita o la sostituzione delle cabine degli ascensori, rientrano nell'agevolazione. E' possibile fare riferimento anche alla Legge per il contributo alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (opere finalizzate al risparmio energetico e salvavita).
Se un nuovo ascensore viene installato ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche sono ammessi alla detrazione sia le parti comuni degli immobili che i singoli appartamenti.
Sono ammesse alla detrazione anche la relizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali (impianti montauto). Sono detraibili anche le opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica (vano e incastellature ascensori).


 

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